La frenata al Superbonus e agli incentivi nel settore edile: scopriamo insieme le implicazioni
Il Superbonus e gli altri incentivi edilizi 2024 rinunciano alla remissione in bonis. Tale modifica, introdotta dal Decreto Legge 39/2024, è stata motivata dalla necessità di garantire chiarezza sui dati della finanza pubblica, suscitando però disapprovazione tra i commercialisti, i quali hanno sollevato richieste di modifica.
Cos’è la remissione in bonis?
Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la remissione in bonis è regolamentata dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 16/2012, successivamente convertito nella Legge 44/2012, che riguarda semplificazioni tributarie e il miglioramento delle procedure di accertamento.
L’istituto della remissione in bonis offre la possibilità di mantenere i vantaggi fiscali, anche se sono state omesse comunicazioni preventive o altri adempimenti formali, purché questi vengano completati tempestivamente.
Per poter usufruire della remissione in bonis, è fondamentale che le violazioni siano di natura formale, non siano state già contestate dalle autorità fiscali e che non siano in corso attività di ispezione e verifica. Inoltre, il contribuente deve soddisfare i requisiti necessari per ottenere il beneficio.
Nel caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, il contribuente può richiedere la remissione in bonis pagando una sanzione amministrativa entro la scadenza della prima dichiarazione utile.
Nel 2022, è stata estesa la possibilità di beneficiare della remissione in bonis anche ai destinatari del Superbonus e degli altri incentivi edilizi.
Questo ha consentito ai contribuenti, ad esempio, di avere più tempo nel caso non avessero trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’utilizzo dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, magari a causa della mancata stipula di un contratto di cessione.
La remissione in bonis ha altresì permesso di regolarizzare le situazioni di mancata o tardiva trasmissione delle asseverazioni relative agli interventi edilizi.
Per usufruire della remissione in bonis riguardante il Superbonus e gli altri bonus edilizi, i beneficiari delle detrazioni da cedere hanno dovuto corrispondere una sanzione di 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo.
L’accordo recente porta misure di sostegno per chi ha redditi bassi e introduce una sanatoria per evitare restituzioni in caso di lavori non completati entro la scadenza prevista. Questo aiuto è particolarmente mirato a sostenere coloro che, a causa di varie difficoltà, non riescono a finalizzare i lavori entro il termine del 31 dicembre, garantendo quindi una certa flessibilità e continuità nelle agevolazioni edilizie, pur nella riduzione prevista per il 2024.
Il Decreto Legge 39/2024 elimina la possibilità per i beneficiari del Superbonus e degli altri incentivi edilizi di usufruire della remissione in bonis.
Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione dalla remissione in bonis riguarda le comunicazioni relative alle opzioni riguardanti le spese agevolabili sostenute nel 2023 (e le relative cessioni successive) e quelle relative alle rate residue delle detrazioni relative alle spese sostenute negli anni precedenti (e le relative cessioni successive).
La remissione in bonis avrebbe consentito di regolarizzare ritardi e piccoli errori formali entro il 15 ottobre 2024 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi).
L’eliminazione della remissione in bonis impedisce correzioni o integrazioni dopo il 4 aprile 2024. Secondo il Governo, questo risolve il problema dell’acquisizione dei dati sul totale delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, e quindi sulle minori entrate del bilancio statale.
Il Governo ritiene che consentire la remissione in bonis fino al 15 ottobre 2024 avrebbe compromesso la corretta gestione delle finanze pubbliche, causando ritardi nelle stime e nelle valutazioni dell’efficacia delle stesse stime.
Il Decreto Legge 39/2024 introduce un nuovo limite per la sostituzione delle comunicazioni relative alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate tra il 1° e il 4 aprile 2024.
Finora, in caso di errori, queste comunicazioni potevano essere annullate o sostituite entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio.
Tuttavia, questa possibilità rimane valida solo per le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2024. Per le comunicazioni inviate tra il 1° e il 4 aprile 2024, la sostituzione può avvenire entro il 4 aprile 2024.
L’introduzione di questo limite è finalizzata al monitoraggio accurato dell’ammontare dei crediti.